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Circolare INPS n.83 del 22.07.2024

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2024


1. Premessa

2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2024, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

1. Premessa

Con la circolare n. 81 dell’11 luglio 2024 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2024, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 maggio 2024 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 3 del 3 gennaio 2024) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).

2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2024, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 [1].

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024 [2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023 [3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni [4].

Il reddito applicabile, per l’anno 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro63,06 [5].

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001.

[2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982.

[3] Cfr. la circolare n. 43 del 21 aprile 2023.

[4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3.

[5] Cfr. la circolare n. 74 del 25 giugno 2024.

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