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Circolare INPS n. 81 del 03.06.2019

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° luglio 2019


Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° luglio 2019

 

Sommario:

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 2,68% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° luglio 2019 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate[1] del 10 maggio 2018, con effetto dal 10 maggio 2018, detta misura è stata fissata al 3,01% in ragione annuale.

Considerato che il citato articolo 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento prot. n. 148038 del 23 maggio 2019 (Allegato n. 1) ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 2,68% in ragione annuale[2].

La variazione decorre dal 1° luglio 2019.

In ragione del predetto provvedimento è modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602“.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della legge n. 388/2000 è fissata al 2,68% in ragione annuale con decorrenza 1° luglio 2019.


[1] Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della riforma dell’organizzazione del Governo.

[2] La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018 – 31.12.2018.

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