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Circolare INPS n.8 del 21.01.2021

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021


Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2020 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2019 (determinato in via provvisoria in misura pari a + 0,4% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,0% dal 1° gennaio 2021 e a + 0,5% dal 1° gennaio 2020.

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

1°gennaio 2020

1°gennaio 2021

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

€ 13,50

€ 13,50

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

€ 6,74

€ 6,74

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

€ 22,49

€ 22,49

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

€ 11,25

€ 11,25

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

€ 90,77

€ 90,77

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2020 e al 2021, con i nuovi importi.

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,50, dovrà essere erogata quest’ultima.

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