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Circolare INPS n. 77 del 29.05.2009

Revoca del riconoscimento giuridico del Patronato ENAC


Revoca del riconoscimento giuridico del Patronato ENAC
Circolare INPS n. 77 del 29.05.2009

SOMMARIO: Istruzioni operative per la revoca del riconoscimento giuridico provvisorio del patronato ENAC: – Cancellazione del codice

Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 5 maggio 2009, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 20 maggio 2009, è stata revocata l’approvazione provvisoria della costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale ENAC, promosso dall’Unione Coltivatori Italiani – UCI di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2007.
Pertanto, il codice 32, corrispondente al citato Patronato, non è più acquisibile.
Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di procedere alla verifica dell’attività espletata dalle Sedi locali del Patronato, le Strutture Periferiche dell’Istituto dovranno mettere a disposizione degli Ispettorati del Lavoro, le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro utile elemento per la rilevazione delle attività del disciolto patronato.
Il patronato ENAC ha l’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuto scioglimento agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni nonché, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari e restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data di scioglimento (art. 15 reg. 193/2008); in ogni caso le Agenzie di produzione avranno comunque cura di intrattenere direttamente con gli assicurati interessati i necessari rapporti.
Le Agenzie di produzione dovranno inoltre notificare, al domicilio dell’assicurato, i provvedimenti di decisione delle domande di prestazione, a meno che non sia subentrato altro Patronato con regolare mandato rilasciato dall’assicurato stesso.
Il codice del Patronato ENAC dovrà essere cancellato, a cura delle singole Agenzie di produzione in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari.
Gli Operatori del Patronato ENAC non potranno più continuare a svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto, a meno che taluno di essi sia stato assunto da altro Patronato e sempre che risulti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 152/2001.

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