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Circolare INPS n. 74 del 15.06.2010

Articolo 2, comma 131, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010). Contributi parasubordinati utili per il diritto all’indennità di disoccupazione


Articolo 2, comma 131, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010). Contributi parasubordinati utili per il diritto all’indennità di disoccupazione
Circolare INPS n. 74 del 15.06.2010

SOMMARIO: In via sperimentale per l’anno 2010, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane

1. Verifica del requisito contributivo.
L’articolo 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha inserito un comma 2-ter all’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede:
«2-ter. In via sperimentale per l’anno 2010, per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.»
L’assicurato che presenta domanda di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, per accedere alla prestazione, deve far valere almeno un anno di contribuzione ovvero 52 contributi settimanali che si collocano, anche non continuativamente, nel biennio precedente l’inizio del periodo di mancanza di lavoro.
I contributi settimanali validi per il raggiungimento del requisito contributivo sono:
– i contributi da lavoro dipendente accreditati/dovuti nel biennio antecedente alla cessazione/sospensione del rapporto di lavoro che determina la domanda di prestazione;
– per le indennità relative a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, anche i contributi accreditati nel medesimo biennio per la iscrizione, in via esclusiva, alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 relativi a periodi svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.
La norma limita espressamente la sperimentazione annuale al perfezionamento del solo requisito contributivo. Per la verifica del requisito assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore. Pertanto, per tutti i richiedenti – anche quelli che, beneficiando della sperimentazione in esame, facciano valere ai fini del requisito contributivo periodi da parasubordinati – è necessario verificare la sussistenza di un contributo contro la disoccupazione involontaria almeno due anni prima dell’inizio del periodo di mancanza di lavoro.
Quanto alla misura della prestazione, la base di calcolo è costituita dalla retribuzione relativa all’ultimo trimestre di lavoro dipendente, secondo le istruzioni già impartite, da ultimo con circolare n. 115 del 31 dicembre 2008.

2. Calcolo delle settimane computabili.
Il secondo periodo del comma 2-ter cit. prevede:
«Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».
Pertanto, ai fini del calcolo delle settimane, svolte da parasubordinato, computabili per il raggiungimento del requisito contributivo, si procede come segue:
– si calcolano i minimali retributivi giornalieri relativi agli anni di competenza, dividendo il minimale annuo per 365;
– si divide il totale dell’imponibile contributivo – relativo ai periodi di lavoro coperti da contribuzione alla Gestione separata nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, anche non continuativi – per il minimale retributivo giornaliero in vigore nel relativo anno;
– il numero così ottenuto è diviso per 7 ed arrotondato per difetto.
-i periodi riferibili ad anni diversi vanno computati separatamente, ognuno con riferimento al massimale dell’anno; i risultati sono successivamente sommati.
Il numero di contributi settimanali in tal modo ottenuti è computato, nel limite massimo di 13 settimane, per la verifica del requisito contributivo.

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