Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l’anno 2004
Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l’anno 2004
Circolare INPS n. 72 del 27.04.2004
SOMMARIO: 1. Contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004 – 2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali – 3. Contributi INAIL 2004 – 4. Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004 – 5. Tabelle
1. Contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004.
Per tutte le aziende agricole il Decreto Legislativo 146 del 16 aprile 1997 prevede, in attuazione della delega conferita dall’art. 2 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n° 335, il graduale allineamento dell’aliquota per il settore agricolo agli altri settori produttivi.
Pertanto anche per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni per l’anno 2004 l’aliquota fondo pensioni lavoratori dipendenti è aumentata dello 0,20% a carico del concedente.
Resta fissa nella misura pari a 8,54% la quota a carico del colono o compartecipante familiare.
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004
| Concedente | Colono/compartecipante | Totale |
| 17,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,54% | 26,29% |
2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali.
Come è noto anche per l’anno 2004 si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001(circolare n° 95 del 26 aprile 2001).
Esoneri aliquote contributive
| Assegni familiari | 0,43% |
| Tutela maternità | 0,03% |
| Disoccupazione | 0,34% |
3. Contributi INAIL 2004.
Per la contribuzione dovuta per l’assistenza infortuni sul lavoro, anche per l’anno 2004, è confermato l’aumento già previsto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3.
Aliquote INAIL
| Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
| Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
4. Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate, (circ. 56 del 9 marzo 2001), le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2004, così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.
Relativamente al punto c) è utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo.
Così come precisato al punto 7 della circolare 53/2004, le aziende nella compilazione del modello ACC1 cf/pc, nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare i codici previsti per i territori oggetti del riordino.
5. Tabelle.
Nelle tabelle allegate sono riportate le aliquote contributive valevoli per l’anno 2004 e le agevolazioni per i territori montani e svantaggiati.
Allegato 1
Tabella aliquote PC/CF anno 2004.
|
Voci contributive |
Totale |
Concedente |
Concessionario |
|
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti |
26,29% |
17,75% |
8,54% |
|
Quota base |
0,11% |
0,11% |
|
|
Assistenza Infortuni sul Lavoro |
10,125% |
10,125% |
|
|
Addizionale Infortuni sul lavoro |
3,1185% |
3,1185% |
|
|
Disoccupazione |
2,75% |
2,75% |
|
|
Esonero art. 120 L. 388/2000 |
-0,34% |
-0,34% |
|
|
Prestazioni economiche di malattia |
0,683% |
0,683% |
|
|
Tutela lavoratrici madri |
0,03% |
0,03% |
|
|
Esonero art. 120 L. 388/2000 |
-0,03% |
-0,03% |
|
|
Assegni familiari |
0,43% |
0,43% |
|
|
Esonero art. 120 L. 388/2000 |
-0,43% |
-0,43% |
|
|
Totale |
42,7365% |
34,1965% |
8,54% |
Allegato 2
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL CONCEDENTE PER L’ANNO 2004 PER TERRITORI NON OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.
|
Descrizione del territorio |
Agevolazione |
Dovuto |
|
Territorio non svantaggiato del Centro/Nord- ex fiscalizzato nord |
0 |
100 |
|
Territorio svantaggiato del Sud compreso Abruzzo e Molise, ob. 1 Reg. CEE (ex Cassa del Mezzogiorno ) |
40% |
60% |
|
Territorio svantaggiato del Centro/Nord ( ex svantaggiato Nord) |
40% |
60% |
|
Territorio svantaggiato del Sud ( ex svantaggiato Sud) |
40% |
60% |
|
Territorio particolarmente svantaggiato ( ex zona montana) |
70 % |
30% |
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL CONCEDENTE PER L’ANNO 2004 PER TERRITORI OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.
| Territorio dopo il riordino | Territorio prima del riordino | Agevolazione | Dovuto |
|
Non svantaggiato ( ex fiscalizzato Nord) |
Zona montana |
0% |
100% |
|
Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord) |
Fiscalizzata Nord |
40% |
60% |
|
Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord) |
Zona montana |
40% |
60% |
|
Aree svantaggiate – Comuni rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento CEE ( ex svantaggiato Sud) |
Zona montana |
40% |
60% |
|
Aree particolarmente svantaggiate |
Svantaggiata Nord |
70% |
30% |
|
Aree particolarmente svantaggiate |
Svantaggiata Sud |
70% |
30% |
|
Aree particolarmente svantaggiate |
Fiscalizzata Nord |
70% |
30% |


