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Circolare INPS n. 70 del 21.04.2011

Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Italiana Coltivatori (A.I.C.) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) – Istruzioni procedurali e contabili – Variazioni al p


Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Italiana Coltivatori (A.I.C.) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) – Istruzioni procedurali e contabili – Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 70 del 21.04.2011

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e l’A.I.C., per la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti

In data 04 febbraio 2011, è stata sottoscritta la convenzione con l’A.I.C., per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 34 del 31 gennaio 2011.
Si allega il testo delle convenzione (v. allegato n. 1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
La delega prevista dal citato art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: A.I.C..
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell’atto di delega.
L’INPS invierà all’Associazione i supporti telematici, o elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
E’ a carico dell’A.I.C., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’ organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell’Organizzazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2):
GPA 25/253 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
GPA 11/253 – per la rilevazione del debito verso l’A.I.C. da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra e all’imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare all’A.I.C. devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/253 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà indicato con successivo messaggio.
Il saldo del conto GPA 11/253 eventualmente risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Si comunica inoltre che la sede dell’A.I.C. è in Via Torino n. 95 – cap 00184 – Roma.

Allegati dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2

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