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Circolare INPS n. 69 del 04.07.2008

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009


Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009
Circolare INPS n. 69 del 04.07.2008

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare l’art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, dispone che i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2006 e l’anno 2007 è risultata pari all’1,7%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 con il predetto indice.
Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Per consentire una immediata consultazione anche nei casi in cui i componenti il nucleo superino il numero di sette – o sei per la tabella 12 – , le tabelle da 11 a 19 sono state sviluppate tenendo conto di un numero di componenti fino a dodici. Pertanto, gli importi delle colonne oltre la settima – o la sesta per la tabella 12 – sono stati determinati applicando le maggiorazioni previste nelle note in calce a ciascuna tabella, sia in valore percentuale che fisso, sulla base degli importi della colonna sette – o sei per la tabella 12 – per ogni componente oltre il settimo – o sesto per la tabella 12 -.
Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Allegato N. 1

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