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Circolare INPS n. 68 del 25.05.2010

Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2010


Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2010
Circolare INPS n. 68 del 25.05.2010

SOMMARIO: 1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2010 5. Recupero INAIL danno biologico 6. Salari medi provinciali 7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2010 8. Tabella aliquote

1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2010 continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2010 sono così fissate:

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

Concedente Concessionario Totale
18,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 27,19%

2) Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

3) Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 1,00%

4) Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

5) Recupero INAIL danno biologico
Il Decreto del 21 aprile 2009 emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2009, ai fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli nelle seguenti misure:
– aumento del 3.43 % dell’aliquota vigente per l’anno 2006;
– aumento del 3.03 % dell’aliquota vigente per l’anno 2007;
– aumento del 2.42 % dell’aliquota vigente per l’anno 2008.
Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo.
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2010, tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:

2006

Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro

10,125 X 3,43% = 0,3473%

Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro

3,1185 X 3,43% = 0,1070%

2007

Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro

10,125 X 3,03% = 0,3068%

Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro

3,1185 X 3,03% = 0,0945%

2008

Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro

10,125 X 2,42% = 0,2450%

Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro

3,1185 X 2,42% = 0,0755%

6) Salari medi provinciali
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dell’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2010
L’articolo 2, comma 49 della legge finanziaria 2010 proroga sino al 31 luglio 2010 le agevolazioni già in essere per l’anno 2009 a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno.
Dal 1 agosto al 31 dicembre 2010 ritorneranno a trovare applicazione le riduzioni contributive stabilite in precedenza dall’art.11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n.537.
Pertanto i contributi a carico del concedente per l’anno 2010 sono dovuti nelle seguenti misure:

dal 1 gennaio al 31 luglio 2010

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

Dal 1 agosto al 31 dicembre 2010

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati

100%

Montani

70%

30%

Svantaggiati

40%

60%

8) Tabella aliquote contributive
In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Allegato 1

Tabella aliquote PC/CF anno 2010

Voci contributive

Totale

Concedente

Concessionario

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

27,19%

18,35%

8,84%

Quota base

0,11%

0,11%

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,125%

10,125%

Addizionale Infortuni sul lavoro

3,1185%

3,1185%

Disoccupazione

2,75%

2,75%

Esonero art. 120 L. 388/2000

-0,34%

-0,34%

Esonero art.1 Legge 266/2005

-1,00%

-1,00%

Prestazioni economiche di malattia

0,683%

0,683%

Tutela lavoratrici madri

0,03%

0,03%

Esonero art. 120 L. 388/2000

-0,03%

-0,03%

Assegni familiari

0,43%

0,43%

Esonero art. 120 L. 388/2000

-0,43%

-0,43%

Totale

42,6365%

33,7965%

8,84%

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