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Circolare  INPS n. 68 del 14.05.2012

Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Determinazioni presidenziali 30 luglio 2010, n. 75 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e 24 giugno 2011, n. 277 “Istanze e servizi-Presentazione telematica in via esclusiva-decorrenze”. Nuove modalità di presentazione delle domande di disoccupazione ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi e/o licenziati dal 1° aprile 2012. Utilizzo del canale telematico


Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Determinazioni presidenziali 30 luglio 2010, n. 75 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e 24 giugno 2011, n. 277 “Istanze e servizi-Presentazione telematica in via esclusiva-decorrenze”. Nuove modalità di presentazione delle domande di disoccupazione ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi e/o licenziati dal 1° aprile 2012. Utilizzo del canale telematico
Circolare INPS n. 68 del 14.05.2012

SOMMARIO: 1.Premessa 2.Presentazione delle domande 3.Istruzioni per le Sedi

1. Premessa
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto, tra l’altro, il potenziamento dei servizi telematici.
In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 – pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo – l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative della determina di cui sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.
Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.
In relazione a quanto sopra dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi/avviene esclusivamente in via telematica.

2. Presentazione delle domande
La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso www.inps.it – “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.
Effettuato l’accesso, i predetti utenti potranno compilare la dichiarazione di sospensione delle attività lavorative e inserire la lista dei lavoratori coinvolti e i periodi di sospensione. Gli Enti bilaterali possono procedere anche all’invio della domanda su richiesta delle aziende.
La lista dei lavoratori interessati costituisce un elenco dal quale la procedura genera in maniera automatica la domanda di disoccupazione per ciascun lavoratore sospeso. Successivamente le domande generate in automatico vengono riversate nel database di gestione delle domande di disoccupazione non agricola (DSWeb).
Le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, vengono inviate, con lo stesso flusso telematizzato, alle strutture territoriali di competenza, individuate in base al domicilio dichiarato dal lavoratore.
Quest’ultima fase avverrà solo a seguito della approvazione dei nominativi dei lavoratori da parte dell’Ente bilaterale competente che, per legge, è tenuto ad una integrazione della prestazione nella misura di almeno il 20% della stessa. Detta integrazione potrà essere erogata da parte dell’Ente bilaterale in maniera disgiunta ovvero congiunta rispetto alla quota di prestazione erogata dall’Istituto.
Da ciò ne consegue che:
– in caso di pagamento disgiunto della prestazione, le domande possono essere gestite dalle Sedi dopo che l’Ente bilaterale, effettuati gli accertamenti di competenza, abbia erogato la propria quota;
– in caso di pagamento congiunto, le domande possono essere gestite dalle Sedi – previa verifica degli accertamenti di competenza degli Enti bilaterali e relativa approvazione degli elenchi dei lavoratori a cui l’Inps erogherà l’intera prestazione, avendo ricevuto il versamento della quota dai medesimi Enti bilaterali.
Per le domande generate per i lavoratori a cui l’Ente bilaterale non abbia approvato il pagamento, la procedura di gestione della liquidazione della indennità (DSWeb) produrrà una lettera di reiezione.

3. Istruzioni per le Sedi
Le Direzioni centrali Prestazioni a sostegno del reddito e Sistemi informativi e tecnologici sono intervenute con i seguenti messaggi:, n. 23324, del 15/10/2009, n. 26087, del 13/11/2009 e n. 8767, del 30/03/2010, per dare istruzioni in materia di gestione delle domande di disoccupazione dei lavoratori sospesi e degli apprendisti sospesi e/o licenziati.
Si rinvia ad essi per quanto non disposto nella seguente circolare.

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