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Circolare INPS n. 61 del 07.05.2012

Articolo 6, comma 2-undecies della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga della salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto


Articolo 6, comma 2-undecies della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga della salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto
Circolare INPS n. 61 del 07.05.2012

SOMMARIO: la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, già prevista per le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati in data anteriore al 12 aprile 2009, è prorogata per le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012

1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, supplemento ordinario, è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante, tra l’altro, proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
L’articolo 6, comma 2-undecies, della citata legge prevede: “ All’articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dall’applicazione del medesimo comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Per delineare l’ambito di applicazione della nuova disposizione, giova richiamare l’articolo 7 ter, comma 14, primo periodo, della legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevedeva che “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell’interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
Il richiamato articolo 7 ter, al comma 14, prevedeva altresì che “All’onere derivante dal l dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,,1, il in 600.0000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro l’anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
In applicazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 12 aprile 2009, sono state fatte salve le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, con provvedimenti adottati in data anteriore al 12 aprile 2009.
Le relative istruzioni sono state fornite con circolare n. 68 del 5 maggio 2009.

2. Salvaguardia del diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 6, comma 2-undecies, della legge n. 14 del 2012, le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012, con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, restano valide ed efficaci.
La salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto opera, pertanto, per le pensioni liquidate con provvedimenti adottati dal 12 aprile 2009 al 28 febbraio 2012.
Dalla formulazione del comma 14 bis, aggiunto al comma 14 della legge n. 33 del 2009 dall’articolo 6, comma 2-undecies, della legge n. 14 del 2012, discende che la previsione normativa ivi contenuta è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’INAIL della certificazione di esposizione all’amianto.
In applicazione della disposizione di cui trattasi, dal 1° marzo 2012 deve essere ripristinato il pagamento delle prestazioni sospese o revocate.

3. Arretrati
La disposizione in esame prevede, tra l’altro, la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
Ne deriva che per le pensioni sospese o revocate, in sede di ripristino del pagamento delle stesse, devono essere corrisposti i soli importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.

4. Benefici pensionistici conseguiti in base ad atti costituenti reato
La salvaguardia del diritto a pensione non si applica, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, qualora venga accertato che i benefici pensionistici di cui trattasi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.

5. Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.

6. Contenzioso
Alla luce di quanto sopra, si invitano le sedi a voler segnalare ai competenti Uffici legali il ripristino dei trattamenti pensionistici in esame con riferimento ai quali siano intervenute ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. o sentenze di primo grado o di appello, ovvero, pendano giudizi in primo grado o in appello; ciò al fine di agevolare i predetti Uffici nell’eventuale richiesta di dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, anche parziale per le ipotesi in cui i ricorrenti insistano nella pretesa del riconoscimento degli arretrati ante 1° marzo 2012.
Si fa riserva di fornire con successivo messaggio le relative istruzioni contabili.

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