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Circolare INPS n. 6 del 17.01.2006

Decreti del presidente de Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza del 19 dicembre 2005 e del 22 dicembre 2005, relativi alle calamità naturali verificatesi nelle regioni Molise e Sicilia ed in provincia di Foggia nell’autunno del 2002


Decreti del presidente de Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza del 19 dicembre 2005 e del 22 dicembre 2005, relativi alle calamità naturali verificatesi nelle regioni Molise e Sicilia ed in provincia di Foggia nell’autunno del 2002
Circolare INPS n. 6 del 17.01.2006

SOMMARIO: DPCM del 19/12/2005, relativamente al territorio delle province di Campobasso e Foggia ed il DPCM del 22/12/2005, per la provincia di Catania, hanno prorogato fino al 31/12/2006 lo stato di emergenza

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/12/2005, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27/12/2005 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/12/2005, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31/12/2005, hanno disposto la proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi nei giorni 29-31/10/2002 nel territorio delle province di Campobasso, Foggia e Catania.
Si precisa che la proroga dello stato d’emergenza non produce effetti sulla sospensione del versamento dei contributi ex art. 7 dell’Ordinanza n. 3253/2002 ed ex art. 5 dell’Ordinanza n. 3254/2002, modificata dall’Ordinanza n. 3442/2005. In tali ordinanze il termine è esplicitamente fissato e non sussiste alcun collegamento automatico con la proroga dello stato d’emergenza. Infatti, il differimento dei termini avviene sempre con un’Ordinanza che prevede in specifica norma la proroga dei termini della sospensione contributiva.
La proroga disposta con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, produce effetti esclusivamente sull’art. 4, comma 1 della L. 286/2002, in quanto automaticamente applicabile.
Ai sensi dell’art.4, c.1 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.
Inoltre sono sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati ed alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo nonché, i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

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