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Circolare INPS n.59 del 16.05.2022

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti


INDICE

1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022

2. Istruzioni contabili

1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022

Con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020 e n. 47 del 23 marzo 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’accesso all’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), successivamente modificato dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Il predetto beneficio, destinato in origine ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 alle medesime iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Sulla disciplina dell’esonero in esame è intervenuto l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2021” con le parole “e il 31 dicembre 2022“, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Conseguentemente, le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72 del 9 giugno 2020, relative all’esonero per le iscrizioni dell’anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

Si rammenta che l’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell’attività saranno respinte. Si evidenzia che, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, il termine scade il 30 luglio 2022.

2. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo in oggetto, istituito dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 520, della legge n. 234/2021, che ne estende la sua efficacia anche alle iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), con onere a carico dello Stato, il seguente conto:

– GAW37569 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola nell’anno 2022, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato gli articoli 1, commi 50 e 33, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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