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Circolare INPS n. 47 del 11.03.2011

Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 43


Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 43
Circolare INPS n. 47 del 11.03.2011

SOMMARIO: Inopponibilità all’INPS dei provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all’albo delle imprese artigiane

L’articolo 43 della legge 4 novembre 2010, n. 183 prevede che dal 1° gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane, divengano inopponibili all’Istituto decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
La norma si riferisce, in particolare, alle delibere adottate dalle Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati, in base alla legislazione regionale, alla tenuta dell’albo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell’Istituto esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
Diversamente, una volta decorso tale termine, le determinazioni delle C.p.A. non potranno avere valore vincolante nei riguardi dell’Istituto relativamente alla sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
L’Istituto provvederà a comunicare le ragioni dell’inopponibilità riscontrata alla commissione o ente che abbia adottato un atto che risulti tale ai sensi della disposizione normativa in esame.
Trattandosi peraltro di provvedimenti qualificati dalla norma come meramente inopponibili, l’Istituto ritiene di dover dare comunque seguito, nei limiti della prescrizione quinquennale, ai provvedimenti di iscrizione o di variazione che determinino la retroattività della data di iscrizione alla predetta Gestione, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto alla posizione assicurativa dei lavoratori. Per lo stesso motivo l’Istituto provvederà comunque a valutare eventuali, ulteriori evidenze documentali comprovanti la situazione di fatto o di diritto e, in caso di valutazione positiva, procederà comunque ad applicare la delibera (es. cancellazione retroattiva a seguito a seguito del decesso del titolare, svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, ecc.).
Per finalità di corretta informazione dei contribuenti apposito riferimento alla descritta disciplina sarà inserito nella comunicazione di iscrizione alla gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

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