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Circolare INPS n. 43 del 21.03.2012

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Articolo 38, comma 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura


Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Articolo 38, comma 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura
Circolare INPS n. 43 del 21.03.2012

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Modalità di pubblicazione degli elenchi e di accesso agli stessi da parte dei soggetti interessati – 3. Trasmissione elenchi ai Centri per l’impiego – 4. Conclusioni

1. Premessa
Con circolare n. 104 del 5 agosto 2011, sono state illustrate le principali novità normative in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, così come disposto dall’articolo 38, comma 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011.
Esse riguardano:
1. la notifica degli elenchi, annuali e di variazione, mediante pubblicazione telematica sul sito INTERNET dell’Istituto, avente valore ad ogni effetto di legge;
2. la soppressione degli elenchi trimestrali;
3. la compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.
In considerazione dell’imminente pubblicazione degli elenchi nominativi annuali 2012, valevoli per l’anno 2011, si forniscono le indicazioni seguenti.

2. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E DI ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI.
A decorrere dal 30 marzo 2012, gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2011, saranno pubblicati, con valore di notifica agli interessati, da valere ad ogni effetto di legge, sul sito istituzionale dell’Istituto accessibile all’indirizzo www.inps.it, nella sezione “Avvisi e Concorsi”.
I suddetti elenchi rimarranno in pubblicazione e quindi accessibili agli interessati per quindici giorni consecutivi.
La consultazione sarà possibile mediante libero accesso e senza utilizzo di P.I.N..
Gli elenchi saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante l’anno di validità, il numero dei lavoratori contenuto, i riferimenti normativi e procedurali a base delle iscrizioni, l’organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
Decorsi i quindici giorni consecutivi della pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili sul sito dell’Istituto.
Si porta, altresì, a conoscenza che, con le medesime modalità, saranno pubblicati gli elenchi trimestrali di variazione per i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi principali valevoli per l’anno 2011.
Nei suddetti elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l’anno 2010 e precedenti.
La pubblicazione degli elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica al soggetto interessato e pertanto non dovrà essere notificata individualmente la notizia dell’intervenuta variazione.

3. TRASMISSIONE ELENCHI AI CENTRI PER L’IMPIEGO
Le novità normative introdotte dall’art 38, comma 6 e7, inpremessa indicato, non fanno venire meno l’obbligo previsto dall’articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996 n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l’impiego entro i venti giorni successivi alla pubblicazione.
Pertanto le sedi sono invitate a prendere contatto con gli Uffici suddetti al fine di concordare le modalità di trasmissione anche attraverso sistemi informatici (supporti informatici, invio files tramite PEC, etc…).

4. CONCLUSIONI
Considerata la rilevanza dell’innovazione sancita dalle norme citate, tutte le strutture periferiche dell’Istituto sono invitate a dare la massima diffusione alle indicazioni fornite con la presente circolare tramite i canali informativi ritenuti più opportuni a livello locale e anche a mezzo di appositi incontri con le associazioni di categoria dei lavoratori agricoli.

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