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Circolare INPS n. 40 del 12.03.2009

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali


Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 40 del 12.03.2009

SOMMARIO: Provvedimento della Banca Centrale Europea:riduzione all’1,50% del tasso di riferimento con decorrenza dall’11 marzo 2009

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’1,50% , a decorrere dall’11 marzo 2009, il tasso ufficiale di riferimento ( T . U . R. ) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è quindi pari al 7,50 % a decorrere dalla medesima data dell’11 marzo 2009.
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall’11 marzo 2009, dovrà essere calcolato al tasso del 7,50 % che sarà inserito, a cura della Direzione Centrale delle Entrate , nelle tabelle centrali.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,50% sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2009.

SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dall’11 marzo 2009 si determina come segue:
– per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (1,50%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
– per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
– per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7% annuo;
– per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “ prime – rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (1,50 %).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali ( 3%)

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