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Circolare INPS n. 38 del 22.02.2011

Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2011


Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2011
Circolare INPS n. 38 del 22.02.2011

SOMMARIO: 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti 2. versamenti volontari nella Gestione separata

1) Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e
collaboratori di età superiore ai 21 anni 20,00 % 20,09 %

collaboratori di età non superiore ai 21 anni 17,00 % 17,09 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/01/2011)

Classi di reddito

Reddito medio imponibile

Contribuzione mensile

20%

17%

1

Fino € 14.552

14.552

242,53

206,15

2

da € 14.553 a € 19.300

16.927

282,12

239,80

3

da € 19.301 a € 24.048

21.675

361,25

307,06

4

da € 24.049 a € 28.796

26.423

440,38

374,33

5

da € 28.797 a € 33.544

31.171

519,52

441,59

6

da € 33.545 a € 38.292

35.919

598,65

508,85

7

da € 38.293 a € 43.041

40.667

677,78

576,12

8

da € 43.042

43.042

717,37

609,76

COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2011)

Classi di reddito

Reddito medio imponibile

Contribuzione mensile

20,09%

17,09%

1

Fino € 14.552

14.552

243,62

207,24

2

da € 14.553 a € 19.300

16.927

283,39

241,07

3

da € 19.301 a € 24.048

21.675

362,88

308,69

4

da € 24.049 a € 28.796

26.423

442,37

376,31

5

da € 28.797 a € 33.544

31.171

521,85

443,93

6

da € 33.545 a € 38.292

35.919

601,34

511,55

7

da € 38.293 a € 43.041

40.667

680,83

579,17

8

da € 43.042

43.042

720,59

612,99

N.B.
La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub “reddito medio imponibile”.

2) Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2011, come peraltro indicato nella circolare n. 30 /2011, al 26,00%.
Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno in € 14.552,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad € 315,33 su base mensile.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:
– 30 giugno 2011 per il 1° trimestre 2011 (gennaio – marzo)
– 30 settembre 2011 per il 2° trimestre 2011 (aprile – giugno)
– 31 dicembre 2011 per il 3° trimestre 2011 (luglio – settembre)
– 31 marzo 2012 per il 4° trimestre 2011 (ottobre – dicembre)

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