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Circolare INPS n. 35 del 09.03.2010

Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell’assegno


Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell’assegno
Circolare INPS n. 35 del 09.03.2010

SOMMARIO: Premessa 2. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o dell’Unione

1. Premessa
E’ noto che, secondo quanto disposto dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, comma 1, l’assegno di maternità dei Comuni è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia a condizione che le stesse, all’atto della presentazione della domanda, risultino in possesso della “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998.
E’ noto, altresì, che la domanda di assegno dev’essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto, e che, all’atto della presentazione della domanda stessa, la richiedente è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti utili ai fini della concessione dell’assegno (art. 13 del D.P.C.M. 452/2000).
Tanto premesso, fermo restando quanto previsto dalla circolare Inps n. 179 del 20.09.1999 circa la concessione dell’assegno da parte dei Comuni e la susseguente erogazione da parte dell’Inps, si forniscono le seguenti indicazioni alla luce delle novità normative introdotte in materia di titoli di soggiorno con i decreti legislativi n. 3/2007 e n. 30/2007 nonché alla luce delle indicazioni che, sulla base del mutato quadro normativo, sono state concordate con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anci. Le indicazioni concordate sono state recepite in apposito verbale d’incontro del 1 dicembre 2009.

2. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o comunitario
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3/2007, la “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (in avanti semplicemente “permesso di soggiorno CE”), rilasciato a tempo indeterminato; pertanto, le cittadine non comunitarie in possesso del citato permesso hanno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all’assegno di maternità in questione. Rimane fermo che l’assegno continuerà ad essere concesso alle cittadine non comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno.
Al fine di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno, è stata concordata la seguente procedura.
La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. I Comuni procederanno in tal senso anche riguardo a quelle domande di assegno presentate nei termini, già tenute in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento.
Deve ritenersi, pertanto, superato l’orientamento in precedenza emerso in base al quale le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi non potevano essere accolte. Si sottolinea, comunque, che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione dell’assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all’Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell’assegno.
In forza delle soluzioni concordate, si precisa infine che sono ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007. Si rammenta che per “familiare” devono intendersi: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2).
I Comuni che, nel frattempo, hanno tenuto in sospeso le domande di assegno presentate da cittadine non comunitarie titolari di una delle suddette carte di soggiorno possono quindi procedere, sempre secondo le istruzioni a suo tempo fornite con circolare Inps n. 179 del 20.09.1999, alla trasmissione dei relativi dati all’Inps ai fini del pagamento dell’assegno.
Per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, rimangono ferme le istruzioni contenute in precedenti circolari e messaggi.

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