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Circolare INPS n. 34 del 27.02.2019

Articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29


Articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29

 

Sommario:
Si forniscono chiarimenti relativi alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 279, della legge di bilancio 2019

INDICE:

1. Premessa

2. Destinatari della norma

3. Decorrenza

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, Supplemento Ordinario n. 62, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

L’articolo 1, comma 279, della citata legge dispone che “all’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « quella dell’INPS » sono inserite le seguenti: « compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale obbligatoria »” (Allegato n. 1).

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i chiarimenti in merito alla norma in argomento.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare si fa rinvio alle indicazioni contenute nelle circolari n. 154 dell’8 agosto 2016, n. 80 del 21 aprile 2015 e nel messaggio n. 4253 del 15 novembre 2018, ove compatibili con quanto di seguito chiarito.

2. Destinatari della norma

La disposizione in argomento estende l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comprendendo, tra i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS – siano esse esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria – anche i lavoratori che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Pertanto, ad integrazione di quanto precisato al paragrafo 2, lettera b), della citata circolare n. 154/2016, si chiarisce che la disposizione in esame trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori, di cui al presente paragrafo, che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante, possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di trenta anni, utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

3. Decorrenza

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in esame non possono avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze infra mese, ovvero al 1° febbraio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che non prevedono decorrenze infra mese.

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