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Circolare INPS n.34 del 22.02.2021

Proroga della scadenza dei versamenti della contribuzione volontaria dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020


La legge 18 dicembre 2020, n. 176 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ha introdotto, nel citato decreto-legge, l’articolo 13-undecies, che, in materia di contribuzione volontaria, dispone quanto segue: “In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all’INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.”

La norma in parola prevede, dunque, in via del tutto eccezionale, che i contributi volontari, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, possano essere versati entro i due mesi successivi alla scadenza naturale – e comunque entro il 28 febbraio 2021 – ed introduce, pertanto, una deroga all’articolo 8, comma 3, del decreto-legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Tale ultimo articolo, tuttora in vigore, stabilisce i seguenti principi:

– il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato;

– la contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell’autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data;

– i termini di cui sopra sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Da ciò consegue che, eccezionalmente e in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, in caso di pagamento tardivo – rispetto ai termini decadenziali di cui al citato articolo 8, come sopra richiamati – della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le Strutture territoriali dovranno provvedere a validare il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.

Sono ricompresi nella proroga in analisi i contributi volontari riferiti:

– al 31 gennaio dell’anno 2020 (solo 1 giorno- con riferimento alle gestioni la cui contribuzione è espressa in giorni);

– ai mesi di febbraio e marzo dell’anno 2020;

– al secondo e al terzo trimestre dell’anno 2020.

Restano ferme tutte le altre indicazioni di carattere generale fornite con precedenti circolari e messaggi.

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

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