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Circolare INPS n. 32 del 22.02.2018

Articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sull’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti.


Articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sull’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti.

Sommario:

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti relativi all’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti e la possibilità per i medesimi, in sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato all’intero nucleo familiare ovvero solo a se stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare.

Con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 sono state fornite le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero del contributo per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A norma dell’articolo 1, comma 344, della legge di bilancio 2017, l’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo (cfr. la circolare n. 85/2017, par. 2).

L’esonero è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1048/2013 della Commissione Europea relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis. Per il settore agricolo, il de minimis è pari a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari. Pertanto, l’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente entro tali limiti del regime de minimis, così come puntualizzato con la circolare n. 85/2017, paragrafo 4, lettera b).

Conseguentemente, nel rispetto della normativa comunitaria, come specificato nell’allegato 4 della citata circolare, in caso di superamento delle predette soglie de minimis l’esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi detti massimali.

In base al disposto normativo, con riferimento ai coltivatori diretti, il sistema di calcolo dell’esonero applicato in via generale all’intero nucleo familiare può determinare, in talune fattispecie, la completa esclusione dal beneficio, compreso il giovane coltivatore diretto, pur in presenza nella fattispecie considerata dei requisiti previsti dalla legge per il diritto all’esonero.

Pertanto, al fine di dare compiuta applicazione alla normativa ed evitare eventuali effetti distorsivi, si reputa opportuno precisare che il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare. Si precisa che le eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all’accoglimento della domanda non producono effetti sul beneficio concesso.

In tal senso si è espressa anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee che, con il parere n. DPE 66 P-4 del 5 gennaio 2018, ha concluso che “la soluzione descritta appare idonea, in quanto consente, da un lato, il rispetto della soglia de minimis prevista dalla normativa unionale e, dall’altro, l’accesso alla misura agevolativa da parte di tutti i coltivatori diretti interessati in possesso dei requisiti, di cui alla legge 232/2016“.

Sulla base di quanto esposto, qualora le richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno 2017 siano state respinte per superamento del de minimis calcolato per l’intero nucleo familiare, sarà necessario presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018, come disposto con il messaggio n. 195 del 17/01/2018. L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i nuovi modelli denominati “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS” e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”, disponibili all’interno del Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli (cfr. la circolare n. 85/2017, par. 5).

In tali modelli è presente una nuova apposita sezione denominata “DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI” contenente i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari dell’esonero. In tale sezione, il richiedente può deselezionare i soggetti per i quali non intende chiedere il beneficio ed inserire, in un’apposita riga vuota, i dati di eventuali componenti, ancora non indicati tra i soggetti attivi del nucleo, per i quali si intende richiedere il beneficio. Il titolare del nucleo, invece, non è deselezionabile in quanto è espressamente a tale soggetto che la norma si riferisce.

Il titolare dell’azienda viene automaticamente associato alla richiesta. Nel caso in cui risulti presente un titolare non attivo, la procedura evidenzierà un messaggio di errore, in considerazione del fatto che la norma ha come destinatario dell’agevolazione il giovane imprenditore coltivatore diretto e non si applica alle situazioni caratterizzate da un titolare non attivo che non esercita attività diretto-coltivatrice.

Per le istanze di esonero accettate, si rammenta l’impegno da parte del titolare dell’azienda di comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente.

Il modello da utilizzare per le predette comunicazioni, denominato “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”, sarà disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli a partire dal 15 marzo.

Nelle fattispecie in cui l’aiuto comporti il superamento del limite del de minimis, il titolare beneficiario conserva, rinunciando all’aiuto, il diritto all’esonero ex lege n. 232/2016. In caso contrario, l’esonero verrà revocato con effetto retroattivo.

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