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Circolare INPS n. 31 del 17.02.2004

Articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326: individuazione delle “strutture territoriali” dell’Istituto


Articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326: individuazione delle “strutture territoriali” dell’Istituto
Circolare INPS n. 31 del 17.02.2004

SOMMARIO: Per – strutture territoriali – ai sensi della normativa in oggetto, si devono intendere le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie site in località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale

Si fa seguito al messaggio n. 35 del 17/12/2003 relativo alle novità procedurali introdotte dagli articoli 42–44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Al riguardo si precisa che per “strutture territoriali” ai sensi della predetta normativa, si devono intendere le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie site in località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale (Allegato n. 1).
Al fine di consentire alle autorità giudiziarie di individuare le strutture dell’Istituto alle quali devono essere notificati, a pena di nullità, gli atti giudiziari, ciascuna Direzione Regionale, provvederà a comunicare ufficialmente ai Presidenti di Corte d’appello e di Tribunale la localizzazione delle strutture periferiche dell’Istituto, così come sopra identificate, operanti nel distretto e circondario con le relative competenze territoriali.
Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, alla Direzione Centrale Organizzazione ed al Coordinamento Generale Legale.
Considerata la portata della norma che commina la nullità, rilevabile d’ufficio, nel caso in cui la notifica degli atti di cui all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, non avvenga “presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati (…)”, eventuali variazioni dei bacini d’utenza delle strutture dell’Istituto dovranno essere tempestivamente comunicate all’autorità giudiziaria competente.
A tale proposito si coglie l’occasione per ribadire che le modifiche dei bacini di utenza devono essere effettuate secondo la procedura disciplinata dalla Deliberazione Consiliare n. 309 del 4/12/2001 e nella circolare n. 22 del 23/01/2002, che “demanda al Direttore Generale il potere di modifica della competenza territoriale delle Agenzie”.

Allegato N.1 (in formato .pdf dal sito INPS)

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