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Circolare INPS n.27 del 18.02.2022

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici. Abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni


INDICE

1. Premessa

2. Assegno per il nucleo familiare

3. Assegno di maternità

1. Premessa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022).

Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha altresì precisato che l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno di cui al citato articolo 65 della legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati come segue.

2. Assegno per il nucleo familiare

L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.

Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.

3. Assegno di maternità

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.

Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

Il Direttore generale

Vincenzo Caridi

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