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Circolare INPS n. 22 del 16.02.2010

Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2010


Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2010
Circolare INPS n. 22 del 16.02.2010

SOMMARIO: 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti 2. versamenti volontari nella Gestione separata

1) Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

20,00 %

20,09 %

collaboratori di età non superiore ai 21 anni

17,00 %

17,09 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2010. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/01/2010)

Classi di reddito

Reddito medio imponibile

Contribuzione mensile

20%

17%

1

Fino € 14.334

14.334

238,90

203,07

2

da € 14.335 a € 19.006

16.671

277,85

236,17

3

da € 19.007 a € 23.678

21.343

355,72

302,36

4

da € 23.679 a € 28.350

26.015

433,58

368,55

5

da € 28.351 a € 33.022

30.687

511,45

434,73

6

da € 33.023 a € 37.694

35.359

589,32

500,92

7

da € 37.695 a € 42.363

40.029

667,15

567,08

8

da € 42.364

42.364

706,07

600,16

COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2010)

Classi di reddito

Reddito medio imponibile

Contribuzione mensile

20,09%

17,09%

1

Fino € 14.334

14.334

239,98

204,14

2

da € 14.335 a € 19.006

16.671

279,10

237,42

3

da € 19.007 a € 23.678

21.343

357,32

303,96

4

da € 23.679 a € 28.350

26.015

435,53

370,50

5

da € 28.351 a € 33.022

30.687

513,75

437,03

6

da € 33.023 a € 37.694

35.359

591,97

503,57

7

da € 37.695 a € 42.363

40.029

670,15

570,08

8

da € 42.364

42.364

709,24

603,33

N.B.
La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub “reddito medio imponibile”.

2) Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2010, come peraltro indicato nella circolare n. 13/2010, al 26,00%.
Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno 2010, in € 14.334,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.727,00, su base annua, e ad € 310,58 su base mensile.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:

– 30 giugno 2010

per il 1° trimestre 2010 (gennaio – marzo)

– 30 settembre 2010

per il 2° trimestre 2010 (aprile – giugno)

– 31 dicembre 2010

per il 3° trimestre 2010 (luglio – settembre)

– 31 marzo 2011

per il 4° trimestre 2010 (ottobre – dicembre)

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