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Circolare INPS n. 22 del 13.02.2012

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo. Modifiche e chiarimenti


Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo. Modifiche e chiarimenti
Circolare INPS n. 22 del 13.02.2012

SOMMARIO: Premessa – “Personale artistico, teatrale e cinematografico”. Modifiche e chiarimenti – Istruzioni operative

Premessa
Con circolare 5 agosto 2011, n. 105, sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in merito all’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico, disposta dall’art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Al fine di agevolare la corretta ed uniforme applicazione della normativa sopra richiamata è stato redatto e pubblicato in allegato alla suddetta circolare n. 105/2011 un elenco, con relativo codice già in uso presso l’ENPALS, delle categorie professionali da annoverare nell’ambito del suddetto personale artistico, teatrale e cinematografico.
Successivamente, si è reso necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine a talune delle categorie di lavoratori dello spettacolo, incluse nel predetto elenco, ma per le quali risultavano meno chiari i peculiari elementi della “preparazione tecnica, culturale e artistica” contemplati dall’art.7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270/1924 su cui si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria (si veda, al riguardo, il p. 1 della circolare n. 105/2011).
In seguito ai suddetti approfondimenti si è ritenuto di procedere alla revisione delle categorie professionali di lavoratori dello spettacolo riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 40, n. 5, R.D.L. n. 1827 del 1935.
Si illustrano di seguito le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alle suddette professionalità, e si riporta in allegato il nuovo elenco dei lavoratori “artisti” ricompresi nell’esclusione di cui all’art. 40, n. 5, R.D.L. n. 1827 del 1935. Tale elenco sostituisce il precedente allegato alla circolare 105/2011.

1. Revisione delle categorie del “Personale artistico, teatrale e cinematografico”
Alla luce della disamina effettuata in ordine alle modalità con cui si svolge, in determinati ambiti, l’attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo si è ritenuto di escludere dal novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, le seguenti categorie di lavoratori:
– assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014);
– aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia” (cod. 042);
– consulenti assistenti musicali (cod. 085);
– assistenti coreografi (cod. 091).
Si precisa infine che, che nell’ambito della categoria professionale degli “attori”, i lavoratori definiti “generici, figuranti e comparse” non sono da ricomprendersi nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del1935, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.
Come sopra anticipato, in allegato alla presente circolare, viene riportato l’elenco, aggiornato sulla base delle revisioni sopra illustrate, riguardante il personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Al riguardo si fa presente che in tale elenco sono state eliminate le figure professionali individuate dai codici 042 (aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi) e 085 (consulenti assistenti musicali).
Relativamente alle figure professionali di cui ai codici 014 (maestri del coro), 021 (attori di prosa, mimi) e 091 (coreografi), le modifiche sono state indicate, rispettivamente, nelle note 1, 2 e 3 dell’elenco.

2. Istruzioni operative
Come già disposto con circolare n. 105 del 5.8.2011, si ribadisce che il personale appartenente alle categorie di cui all’elenco aggiornato che si allega, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (DS)”.
Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento sia alle domande di indennità non ancora definite anche in ragione delle incertezze interpretative emerse, sia ai ricorsi tutt’ora giacenti non ancora decisi dal competente Comitato Provinciale le Strutture territoriali INPS avranno cura di riesaminare tali domande e tali ricorsi secondo i criteri illustrati nella presente circolare.
Si rammenta che il termine prescrizionale vigente per la prestazione in argomento è fissato in cinque anni.
Si precisa inoltre che detto riesame dovrà estendersi anche agli eventuali ricorsi giacenti e relativi ad anni precedenti quello in corso purché non sia decorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.
Le Strutture territoriali, al fine della definizione e del riesame delle domande e dei ricorsi di cui sopra, verificheranno l’attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando il contratto di lavoro individuale e tutta la documentazione presentata dall’interessato.
Sulla base di tutta la documentazione predetta si provvederà a determinare se l’azienda fosse o meno tenuta, in base al nuovo elenco allegato, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore interessato.
Per conseguenza l’eventuale errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (uniEmens e DM10/Emens), dovrà dare corso ad apposita procedura di regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro interessato, fermo restando il principio dell’automaticità della prestazione.
Infine si richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di fornire, nella comunicazione all’interessato, adeguata ed esauriente motivazione in caso di reiezione.

Allegato N. 1 dal sito INPS

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