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Circolare INPS n. 180 del 07.12.2017

Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.


Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Come è noto l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età, possono conseguire: a) la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva; b) la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.

In applicazione della predetta norma, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6 e con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 9, sono state fornite le prime istruzioni operative.

Con la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 sono state recepite le indicazioni ministeriali contenute nella nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 e con i messaggi n. 2054 e n. 2218 del 2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti.

Con la successiva nota n. 7190 del 6.12.2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato (circ. n. 196 del 2016, punto 2.2) ha espresso l’avviso che, in considerazione della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell’articolo 24 del D.l. n. 201 del 2011.

Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal menzionato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.

Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare n. 196 del 2016.

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