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Circolare INPS n. 18 del 06.02.2019

Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018


Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018

 

Sommario:

Con la presente circolare si illustrano gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018.

INDICE

1. Premessa

2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2018

3. Adempimenti delle aziende

4. Adempimenti delle Strutture territoriali

1. Premessa

Con le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento, l’Istituto ha illustrato sia le novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sia i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

Al riguardo, si rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata, devono aver usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

– l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso proprie delibere/decreti);

– le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’articolo 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (cfr. la circolare n. 104/2011), la notifica dei suddetti elenchi avverrà mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2018 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2019.

2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2018

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 102/04. Si precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2018 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

3. Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Servizi Online” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea avvalendosi del fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 1).

La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2019, per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2019. Per la corretta compilazione dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

4. Adempimenti delle Strutture territoriali

Nella Intranet, al percorso “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.

Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo “Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di Giunta Regionale di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2007, già inserito in procedura a cura delle Direzioni regionali).

Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/06.

L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa selezionando l’opzione “Salva e continua”.

In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto”.

Le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di calamità” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.

Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.

Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2019.

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