QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Circolare INPS n. 179 del 12.12.2002

Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata


Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata
Circolare INPS n. 179 del 12.12.2002

SOMMARIO: Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata

Con circolare n. 171 del 4 agosto 1988 sono state impartite, tra l’altro, istruzioni in merito al disposto di cui al 5° comma dell’art. 8 della legge 160/88 che, si rammenta, commina la decadenza dal diritto alla prestazioni nel caso in cui il lavoratore non abbia data preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell’Istituto in merito allo svolgimento di attività lavorativa in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale.
Si fa presente che in merito all’argomento della compatibilità della integrazione salariale con l’attività autonoma o subordinata sono intervenute varie sentenze della Corte di Cassazione, che hanno affermato e ribadito alcuni principi che inducono ad una modifica dei criteri contenuti al punto 6 della circolare sopra richiamata.
Si premette comunque che resta sempre necessaria la comunicazione preventiva, prevista al 5° comma dell’art. 8 della legge 160/88, resa dal lavoratore sullo svolgimento dell’attività secondaria al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Tuttavia, va preliminarmente osservato che il combinato disposto dell’art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dell’art. 8, 4° comma del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, non sancisce la assoluta incompatibilità delle prestazioni integrative del salario con il reddito ritraibile dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata (e in questo ultimo caso, vuoi che sia prestata a tempo pieno vuoi a tempo parziale, ed in base di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine), sebbene vi sia un’incumulabilità tra i suddetti benefici e redditi, in misura variabile a seconda delle modalità e dell’ammontare degli stessi, come appresso specificato a titolo esemplificativo.
1) nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia ragguagliato alla retribuzione perduta, derivante da un rapporto di lavoro a tempo pieno ed il beneficiario svolga attività di lavoro dipendente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, l’incumulabilità è normalmente totale (e, quindi, si risolve di fatto in un’incompatibilità), perché deve presumersi che la retribuzione sia equivalente alla corrispondente misura dell’integrazione salariale rapportata alla durata della attività lavorativa. E’ tuttavia ammessa la prova di una retribuzione inferiore, sicché in tal caso può risultare dovuta una quota differenziale di integrazione salariale (incumulabilità relativa).
2) Nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia riferito alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo parziale ed il beneficiario presti lavoro subordinato l’incumulabilità sarà totale se l’attività è svolta a tempo pieno, per la ragione indicata al punto 1). L’incumulabilità sarà relativa se invece trattasi di altro lavoro dipendente a tempo parziale; e non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.
3) Nell’ipotesi in cui il lavoratore in godimento del trattamento di integrazione salariale eserciti una attività autonoma non può attribuirsi alcuna rilevanza né alla circostanza che il lavoro sospeso sia a tempo parziale né alla quantità di tempo che lo stesso intende dedicare al lavoro autonomo, poiché tale attività non è suscettibile per sua natura di una precisa quantificazione e collocazione temporale nel periodo di riferimento delle prestazioni. Ricorrendo questa situazione l’incumulabilità dei proventi da lavoro autonomo va affermata fino a concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
La sezione III del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna e sostituisce le precedenti linee-guida del 2021 e del 2023, introducendo una disciplina minuziosa che traduce in buone prassi...
Il collegio sindacale nelle cooperative

Il collegio sindacale nelle cooperative

Redazione AteneoWeb
Le peculiarità dell’organo di controllo nelle società cooperative tra vigilanza sulla gestione mutualistica, requisiti normativi e obblighi connessi al Codice della Crisi d’impresa....
I numeri chiave per guidare la PMI – L’arte di creare ricchezza: il valore aggiunto come motore della PMI

I numeri chiave per guidare la PMI – L’arte di creare ricchezza: il valore aggiunto come motore della PMI

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Troppo spesso l'imprenditore italiano si focalizza sul fatturato, dimenticando che vendere molto non significa necessariamente produrre ricchezza. Il valore aggiunto è il KPI che misura quanto l'azienda "aggiunge" alle materie...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.