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Circolare INPS n. 168 del 14.11.2017

prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2017


prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2017

 

Sommario:

Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Indice:

1. Premessa

2. Retribuzioni di riferimento nell’anno 2017 per i compartecipanti familiari e piccoli coloni.

1. Premessa

Con la circolare n. 102 del 21 giugno 2017 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2017, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 maggio 2017.

Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata.

2. Retribuzioni di riferimento nell’anno 2017 per i compartecipanti familiari e piccoli coloni.

Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001).

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2017 (circolare n.83 del 6 aprile 1982), e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2016 (circolare n. 70 dell’11 aprile 2017), dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l’anno 2017, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 56,83 (circolare n. 96 del 31 maggio 2017)

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