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Circolare INPS n. 152 del 22.12.2020

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020


 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020

 

 

Sommario:

Variazione allo 0,01% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

INDICE

1. Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

1. Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto 11 dicembre 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stata fissata allo 0,01% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).

Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura dello 0,01% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.

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