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Circolare INPS n. 151 del 02.12.2011

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo


Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
Circolare INPS n. 151 del 02.12.2011

SOMMARIO: Disposizioni per applicazione del tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

L’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 settembre 2010, con effetto dal 01/10/2010 detta misura era stata fissata al 5,7567 % in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento n. prot. 2011/95314 del 22/06/2011 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,0243 % in ragione annuale.
La variazione decorre dal 1° ottobre 2011.
Si rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Pertanto, anche per tale fattispecie, la nuova misura trova applicazione partire dal 1° ottobre 2011.

Allegato dal sito INPS

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