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Circolare INPS n. 15 del 03.02.2012

Indennità antitubercolari


Indennità antitubercolari
Circolare INPS n. 15 del 03.02.2012

SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2012, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/2012, pari rispettivamente all’ 1,6% dal 1°gennaio 2011 (in luogo della misura provvisoria dell’ 1,4% di cui al D.M. del 19 novembre 2010) e al 2,6% dal 1°gennaio 2012 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2011 e per il 2012, gli importi delle seguenti indennità:

1°gennaio 2011

1°gennaio 2012

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.

€ 12,26

€ 12,58

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.

€ 6,14

€ 6,30

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).

€ 20,44

€ 20,97

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).

€ 10,23

€ 10,49

Assegno di cura o di sostentamento (mensile).

€ 82,46

€ 84,60

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 12,58, dovrà essere erogata quest’ultima.

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