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Circolare INPS n. 143 del 21.10.2004

Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo definitivo per l’anno 2002 e dell’importo provvisorio per l’anno 2004


Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo definitivo per l’anno 2002 e dell’importo provvisorio per l’anno 2004
Circolare INPS n. 143 del 21.10.2004

SOMMARIO: Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 147/1997, l’importo definitivo per l’anno 2002 e l’importo provvisorio per l’anno 2004 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 6 adottata in data 15 settembre 2004, ha determinato ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l’importo definitivo per l’anno 2002 e l’importo provvisorio per l’anno 2004 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
L’importo definitivo del trattamento speciale da erogare per l’anno 2002 è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortuni, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera l’anno precedente lo stato di disoccupazione. Considerato che ai lavoratori frontalieri per l’anno 2002 è stato già corrisposto l’importo provvisorio della prestazione nella misura del 40% del salario di riferimento, agli stessi dovrà essere corrisposto il relativo conguaglio nella misura del 10%.
L’importo provvisorio della prestazione per l’anno 2004 da erogare ai lavoratori in questione, il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1.1. – 31.12.2004, ivi compresi quello dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

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