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Circolare INPS n. 125 del 06.08.2004

Fondo telefonici – Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – Equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia


Fondo telefonici – Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – Equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia
Circolare INPS n. 125 del 06.08.2004

SOMMARIO: Le pensioni di anzianità erogate a carico del Fondo telefonici, ai sensi dell’art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, sono equiparate a quelle di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita per quest’ultima con la cessazione della riduzione percentuale di cui al comma 3 del citato art.10.I trattamenti di pensione interessati vanno ricostituiti d’ufficio. I giudizi in corso verranno abbandonati per cessata materia del contendere.

L’articolo 10 della legge n. 672 del 1973 stabiliva al comma 3 – ormai abrogato con decorrenza 1° febbraio 1997 dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, di armonizzazione delle norme del Fondo a quelle dell’Assicurazione Generale Obbligatoria – che l’importo della pensione di anzianità venisse diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all’età pensionabile e fosse invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l’importo dell’intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Il successivo comma 6 equiparava a tutti gli effetti la pensione di anzianità a quella di vecchiaia quando il titolare avesse compiuto l’età pensionabile.
L’Istituto, nel dare esecuzione alla predetta disposizione, riteneva rimanesse fermo il meccanismo di riduzione applicabile ai sensi del citato comma 3 nella determinazione della pensione di vecchiaia.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenze n. 7266 e 7268 del 12 febbraio – 16 aprile 2004, e n. 8435 del 12 febbraio – 4 maggio 2004 ha affermato invece il seguente principio di diritto: “ Le pensioni di anzianità erogate dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, regolate dall’art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, al compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia sono equiparate a tutti gli effetti al relativo trattamento, per il quale non trova più applicazione, da tale momento, la riduzione della prestazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo”.
Al principio sopra richiamato dovranno attenersi le Sedi dell’Istituto.
Pertanto i titolari di pensioni di anzianità liquidate con decorrenza compresa fra il 1° dicembre 1973 ed il 1° gennaio 1997, con la riduzione percentuale di che trattasi, hanno diritto, al compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni nei limiti della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice civile, da computarsi con riferimento alla data di emanazione della presente circolare, fermi restando, secondo la comune disciplina codicistica, gli effetti di eventuali atti interruttivi di cui all’art. 2943 del codice stesso.
Alla ricostituzione d’ufficio hanno diritto altresì i superstiti di pensionato secondo i criteri sopra indicati.
A seguito della predetta ricostituzione vanno corrisposti, nei limiti della prescrizione decennale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo la normativa nel tempo vigente a decorrere dal 121° giorno successivo al compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
In relazione a quanto precede le Sedi dell’Istituto sono invitate a dare istruzioni agli Uffici Legali affinché vengano abbandonati i giudizi in corso.
Dovranno ritenersi accolte d’ufficio anche le domande presentate per ottenere la cessazione della riduzione in argomento che siano state respinte.
Ciò vale anche per i ricorsi amministrativi definiti negativamente.
Si fa presente che è in corso di aggiornamento la procedura di calcolo per far cessare l’operatività della riduzione percentuale dal momento in cui l’interessato compie l’età per il pensionamento di vecchiaia.

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