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Circolare INPS n. 116 del 11.11.2005

Benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine. Riconsiderazione della disposizione contenuta nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133


Benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine. Riconsiderazione della disposizione contenuta nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133
Circolare INPS n. 116 del 11.11.2005

SOMMARIO: I lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, hanno diritto al beneficio previdenziale consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia a fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico

Introduzione
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, all’articolo 3, comma 133, così dispone: “I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004”.
Con circolare n. 78 del 2004 sono stati forniti i criteri applicativi del citato articolo 133 in conformità alle osservazioni a suo tempo formulate in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al punto 1- “Entità del beneficio pensionistico” della richiamata circolare n. 78, è stato precisato che “In applicazione della disposizione citata, tenuto conto della modifica operata dall’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, in favore dei lavoratori interessati, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima.”
A seguito di una riconsiderazione della disposizione in oggetto e della ratio ad essa sottostante, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 21 ottobre 2005, ha precisato che “la disciplina applicabile, ai fini della individuazione del contenuto del beneficio previdenziale, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 riconosciuto dall’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, è quella recata dalle disposizioni previdenti alla data del 2 ottobre 2003”.
Pertanto, a modifica dei criteri applicativi indicati al punto 1 della citata circolare n. 78 del 2004 si forniscono le seguenti istruzioni in conformità alle osservazioni da ultimo formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel contempo si confermano le istruzioni fornite negli altri punti della citata circolare n. 78.

1 – Entità del beneficio pensionistico
In favore dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

2 – Ricostituzioni
Le pensioni già liquidate o ricostituite con il riconoscimento del beneficio pensionistico in applicazione delle istruzioni fornite al citato punto 1 della circolare n. 78, devono essere ricostituite secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.
Gli importi arretrati spettanti per effetto della moltiplicazione dei periodi di esposizione per il coefficiente di 1,5, utile per il diritto e per la misura della prestazione, in luogo di quelli in precedenza corrisposti per effetto dell’applicazione del coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della prestazione, sono da riconoscere con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2004, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003.

3 – Procedure
Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state modificate al fine di attribuire i benefici previdenziali di cui trattasi.

Con apposito messaggio verranno comunicate le relative istruzioni operative.

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