Circolare INPS n.111 del 16.07.2025

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2025


INDICE

1. Premessa

2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2025, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

1. Premessa

Con la circolare n. 110 del 14 luglio 2025 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2025, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 2 del 10 gennaio 2025) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).

2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2025, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488[1].

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2025[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2024[3], devono essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4].

Il reddito applicabile, per l’anno 2025, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 65,19 euro[5].

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga


[1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001.

[2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982.

[3] Cfr. la circolare n. 61 del 6 maggio 2024.

[4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3.

[5] Cfr. la circolare n. 107 del 2 luglio 2025.

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