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Circolare INPS n. 110 del 14.09.2012

Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni in materia di assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità


Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni in materia di assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità
Circolare INPS n. 110 del 14.09.2012

SOMMARIO: A decorrere dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano rispettivamente anche alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE. La circolare precisa che dalle stesse date l’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità diviene esportabile anche in tali Paesi, oltre che negli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia

Premessa
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del regolamento n. 883/2004): precisazioni in materia di assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità

Premessa
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e in particolare:
il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Nelle circolari applicative dell’Istituto è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica ai 27 Stati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2010 (vedi in particolare la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 4), alla Svizzera dal 1° aprile 2012 (vedi la circolare n. 70 del 22 maggio 2012) e ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dal 1° giugno 2012 (vedi la circolare n. 77 del 6 giugno 2012).
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del regolamento n. 883/2004): precisazioni in materia di assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità
L’articolo 70 del regolamento di base disciplina le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” aventi caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali.
Le prestazioni in argomento, se elencate nell’allegato X, sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato. Pertanto sono a carico dell’istituzione del luogo di residenza.
Nell’allegato X risultano le seguenti prestazioni italiane inesportabili:
– le pensioni sociali;
– le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
– le pensioni e le indennità ai sordomuti;
– le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
– l’integrazione della pensione minima;
– l’integrazione dell’assegno di invalidità;
– l’assegno sociale;
– la maggiorazione sociale.

Con riferimento, invece, all’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità di cui all’articolo 5 delle legge 12 giugno 1984 n. 222, che figurava nel corrispondente allegato II bis del regolamento CEE n. 1408/71, si ricorda (vedi la circolare n. 137 del 28 novembre 2006) che la stessa, non essendo più considerata quale prestazione speciale non contributiva, è divenuta esportabile negli Stati dell’Unione europea a decorrere dal 1° giugno 2005, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 647 del 13 aprile 2005, che ha adeguato il contenuto dell’allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale regolamento non era applicabile alla Svizzera e ai Paesi SEE.
Considerato che i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera e ai Paesi SEE, a parziale modifica delle disposizioni emanate con la circolare n. 137 del 28 novembre 2006, si evidenzia che l’assegno per l’assistenza personale continuativa deve essere corrisposto – ove se ne verifichino i presupposti – al beneficiario, titolare di pensione di inabilità, residente anche in tali Stati a decorrere rispettivamente dal 1° aprile 2012 (Svizzera) e dal 1° giugno 2012 (Paesi SEE).

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