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Circolare INPS n. 108 del 05.08.2011

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei co


Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 108 del 05.08.2011

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONF.A.S.I., per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni

In data 30 maggio 2011 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.), approvata con determinazione n. 174 del 11 maggio 2011, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.
L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. Per rispondere ad una esigenza di trasparenza riprende letteralmente il contenuto dell’articolo 23 octies della legge 11/8/72, n. 485: hanno diritto, infatti, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della CONF.A.S.I.
A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali della CONF.A.S.I.

DECORRENZA DELLA DELEGA.
L’articolo 3 prevede che le deleghe, rilasciate da persone già titolari di pensione, presentate alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la pensione, e le revoche produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della acquisizione.
Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS alla CONF.A.S.I. con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.
Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.
E’ comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica procederà all’acquisizione della revoca, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e la CONF.A.S.I.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2009, ovverossia, per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attività sotto indicate:
Nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica € 0,03
Nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea € 0,36
Nuova delega su pensione esistente € 1,91 Revoca delega € 1,90
Variazione delega € 2,11
Gestione delega € 0,02

ESONERO DA RESPONSABILITA’.
Con l’articolo 10 della convenzione, la CONF.A.S.I. esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, la CONF.A.S.I. si obbliga a ristorare l’INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è H2.

ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della CONF.A.S.I. sono istituiti i seguenti conti:
GPA 25/262 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
GPA 27/262 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/262 dovrà, naturalmente, essere movimentato a partire dall’esercizio 2012.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n.2 vengono riportati i conti sopra citati.

Allegati dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2

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