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Circolare Agenzia Entrate n. 54 del 28.10.2010

Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – Chiarimenti in merito ad eventuali violazioni commesse in sede di prima applicazione del nuovo adempimento


Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – Chiarimenti in merito ad eventuali violazioni commesse in sede di prima applicazione del nuovo adempimento
Circolare Agenzia Entrate n. 54 del 28.10.2010

Come noto, l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – rubricato “Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’ ”, (in seguito, “decreto-legge”) ha introdotto, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi black list).
In particolare, dette operazioni devono essere indicate in apposito modello – approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 – da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
In attuazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha stabilito le modalità e i termini per l’effettuazione della comunicazione avente ad oggetto le operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2010.
Il successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2010 ha specificato l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo di comunicazione in relazione a specifici settori di attività nonchè a particolari tipologie di soggetti, sulla base della delega recata dell’art. 1 del richiamato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
Il medesimo decreto ha disposto, altresì, il differimento al 2 novembre 2010 dei termini per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai periodi di luglio e agosto.
Con circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E, la scrivente ha fornito chiarimenti destinati a consentire agli operatori di ottemperare correttamente all’obbligo di comunicazione.
Tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in esame ed in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame, è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione.
Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”, in aderenza all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente – l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
– al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
– ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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