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Zone franche urbane dell’Emilia Romagna: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate sui benefici fiscali per micro e piccole imprese

Con la Risoluzione n. 78/E del 22 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni previste a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Emilia Romagna.

E’ l’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che ha istituito nella regione Emilia Romagna una zona franca urbana nell’intero territorio colpito dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e nei comuni con zone rosse nei centri storici colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, al fine di consentire alle imprese ivi localizzate di fruire di alcune delle agevolazioni previste per le zone franche urbane dal comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si tratta, per quanto indicato al comma 5 dell’articolo 12:

  • dell’esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000 euro del reddito prodotto nella zona franca;
  • dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive nel limite di 300.000 euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca;
  • dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nella medesima zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.
    In base al comma 6 dell’articolo 12, le suddette esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2015 (i.e., 20 giugno 2015) e per il periodo di imposta successivo (2015 e 2016 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Le agevolazioni – che ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 devono essere fruite nei limiti stabiliti dai regolamenti c.d. “de minimis” – sono attribuite, secondo il comma 4, alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca.

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare:

  • l’obbligo di tenuta della contabilità separata;
  • i requisiti di accesso alle agevolazioni;
  • la determinazione delle agevolazioni;
  • il coordinamento con altri “regimi fiscali agevolati”.

Clicca qui per accedere alla Risoluzione.

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