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Vistoso gap tra prezzo e mutuo: inattendibili i ricavi dichiarati

I giudici tributari sono tenuti a valutare complessivamente gli elementi indiziari per accertare se sono concordanti e se la loro combinazione può assurgere a valida prova presuntiva.

Con l’ordinanza 22378 del 24 agosto 2017, la Corte di cassazione ha affermato che la discordanza tra l’importo del mutuo contratto dagli acquirenti e il prezzo di vendita dichiarato nel relativo atto pubblico, se unita ad altri elementi indiziari coi quali va raccordata, costituisce valida presunzione legittimante la determinazione induttiva dei ricavi in forza di presunzioni semplici ex articolo 39 del Dpr 600/1973.

Il tribunale di legittimità, inoltre, mediante un richiamo a precedente ordinanza (n. 5374/2017) emessa dalla medesima sezione, ha ribadito la necessità che il giudice tributario valuti la concordanza di tutti gli elementi indiziari offerti dall’amministrazione finanziaria per stabilire se la loro combinazione possa fornire una valida prova presuntiva e assurgere a “presunzione grave precisa e concordante” nell’accezione recata dal citato articolo 39.

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