Nelle istruzioni a Unico 2001 viene confermata la non punibilità introdotta dallo Statuto del Contribuente, in merito alle implicazioni derivanti dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000, che ha sancito la non punibilità delle mere violazioni formali senza debito d’imposta. La regolarizzazione delle violazioni formali non è soggetta a termini né a sanzioni e può, pertanto, essere effettuata in qualsiasi momento e senza alcun pagamento. La rimozione degli errori ed omissioni di natura formale (non soltanto, ovviamente, di quelli concernenti le dichiarazioni) prescinde dalle regole proprie del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del dlgs n. 472/97 e, pertanto, siffatte regolarizzazioni non sono soggette ad oneri sanzionatori né a termini di decadenza.
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