Lo Statuto del Contribuente ha previsto l’esclusione delle sanzioni in caso di “mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”. E il decreto legislativo 32/2001 ha precisato che non sono punibili “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. Al Ministero delle Finanze si sta da tempo lavorando a una circolare che però non ha ancora concluso il suo iter. L’opzione potrebbe essere quella di lasciare agli uffici una valutazione caso per caso della natura delle violazioni oppure di trovare “paletti” in grado di indirizzare le soluzioni degli interpreti.
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