La rimozione della violazione formale senza il pagamento della sanzione viene ora consentita anche a quei contribuenti soggetti ai parametri contabili che provvederanno a indicare in Unico 2001 il codice di attività corretto non precedentemente comunicato, ovvero indicato in maniera errata, a condizione che sia presentata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche se tardivamente, la dichiarazione di variazione dei dati (prevista ex. art. 35, comma 3 del dpr 633/72.
Risoluzione Entrate n. 112 del 6 luglio 2001
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VIOLAZIONE RIMOSSA SENZA SANZIONE ANCHE A CHI RETTIFICA IL CODICE IN UNICO
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