Con la sentenza 10489 del 3 luglio 2003, la Cassazione (sezione tributaria) chiarisce che non è necessaria autorizzazione specifica per sottoporre a verifiche o ispezioni fiscali le autovetture degli amministratori, nel contesto di un accertamento nei confronti della società amministrata.
La Cassazione ha ritenuto di classificare l’auto dell’amministratore come bene riferibile all’impresa e quindi liberamente verificabile.


