Nel caso il fornitore si occupa del trasporto della merce, le vendite nei confronti di privati consumatori pagano l’Iva nel paese comunitario di destinazione.
Questo quanto prevede una disposizione inserita nel maxi-emendamento al dl 35/2005, che estende la nozione di ´vendite a distanza’ così come sino a oggi enunciata nell’ambito delle norme del dl n. 331/93 sul regime transitorio Iva degli scambi intracomunitari.


