La risoluzione n. 89/E di ieri dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA risultante dalla variazione emessa nei confronti della procedura concorsuale a storno di un credito insoddisfatto può essere detratta fino alla dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo il piano di riparto. Successivamente a questo termine si decade dal diritto alla detrazione.
(Fonte: ItaliaOggi)
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