Anche se manca la firma sull’atto di adesione, il condono del ruolo resta valido qualora sia stato effettuato il pagamento della somma dovuta.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con una nota del 6 novembre scorso della direzione centrale amministrazione.
Il meccanismo di definizione dei ruoli, infatti, prevede non soltanto il pagamento del 25% del debito (oltre alle spese sostenute dal concessionario per le procedure esecutive eventualmente effettuate), ma anche la sottoscrizione di apposito atto con il quale il debitore dichiara di avvalersi della facoltà di estinguere il debito in via agevolata, ai sensi dell’articolo 12.
La sottoscrizione dell’atto, da consegnare al concessionario, deve effettuarsi, in base all’ultima proroga prevista dall’art. 34 del dl 30/9/2003, n. 269, entro il 16 marzo 2003, e nello stesso termine occorre contestualmente versare al concessionario una quota pari almeno all’80% dell’ammontare dovuto per l’estinzione agevolata.


