Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n. 200/E del 4 dicembre 2001) ha chiarito che nessuna esenzione Irpef può essere riconosciuta per le erogazioni liberali concesse dal datore di lavoro anche ove le stesse siano riconducibili a eventi dannosi quali invalidità permanente o morte. L’esame riguardava un contratto di assicurazione, stipulato nell’esclusivo interesse del datore di lavoro (sulla vita o contro infortuni professionali o extra professionali con beneficiaria l’azienda) per tutelarsi contro il danno economico subito a seguito di infortunio o morte dei propri dipendenti.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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VA TASSATO IL RISARCIMENTO DECISO DAL DATORE DI LAVORO
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