L’art. 14 della Finanziaria 2003 non affronta la qualifica della posta di patrimonio netto che si viene a formare in conseguenza della regolarizzazione contabile. È, però, difficile usare gli strumenti interpretativi forniti dal passato (circolare 12/92 e Assonime 75/92) poiché nella legge 413/91 era prevista, diversamente da ora, la natura di riserva in sospensione per una delle regolarizzazioni contabili. Inoltre nel 1991 vigeva la normativa sulla maggiorazione di conguaglio. Per sapere come decifrare il trattamento fiscale della riserva da condono è utile richiamare i tre casi previsti nella vecchia normativa. Per le riserve create con iscrizione di attività a seguito di regolarizzazione analitica da integrativa semplice si era affermata la libera distribuzione senza applicazione di maggiorazione di conguaglio. Per quelle create a seguito di eliminazione di passività la circolare 12/92 aveva stabilito (in contrasto con Assonime) la distribuzione con maggiorazione di conguaglio, mentre le riserve generate da condono tombale erano all’80% in sospensione d’imposta.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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VA DEFINITA LA RISERVA DA “PERDONO”
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